Intervento in seduta congiunta commissioni 6° e 10° riunite su attuazione delega legge sul risparmio
Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle altre leggi speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (n. 26)
Espresso apprezzamento per la circostanza che lo schema di parere accoglie alcune indicazioni formulate dai gruppi di opposizione, il senatore EUFEMI (UDC) si richiama all’intervento svolto nella seduta del 17 ottobre, rimarcando come il Governo, nell’esercizio della delega prevista dall’articolo 43 della legge n. 262, abbia adottato una nozione troppo ampia di coordinamento, finendo con l’apportare con il decreto correttivo modifiche di carattere innovativo.
Ribadito il ruolo dei gruppi di opposizione nel garantire la presenza ai fini del numero legale, invita altresì il Governo a compiere un’attenta e approfondita valutazione sull’opportunità di preservare alla COVIP le competenze in materia di trasparenza dei prodotti finanziari a finalità previdenziale, emessi dalle imprese di assicurazione, dal momento che a suo giudizio tale impianto non è in grado di garantire adeguatamente il pubblico dei risparmiatori, attesa anche la preponderante presenza nella composizione dell’autorità, della componente sindacale.
Ritenuto opportuno, ai fini della concorrenzialità del mercato finanziario, introdurre regole di condotta uniformi per tutti gli intermediari, invita poi entrambi i relatori, con riferimento alla quinta condizione dello schema di parere, a precisare che il divieto del rinnovo del mandato sia temporalmente meglio definito, soffermandosi anche sul regime delle incompatibilità previste per la persona fisica incaricata del controllo contabile. In proposito richiama i criteri stabiliti in ambito internazionale dall’IFAC, rispetto ai quali rileva l’esigenza di una armonizzazione delle norme interne. Ribadita la validità dell’impianto di cui all’articolo 8 della legge sul risparmio, in materia di conflitto di interessi, non giudica condivisibile la modifica apportata dal decreto correttivo, che rappresenta un grave affievolimento del regime normativo.
Osservando come il Parlamento aveva già individuato un’idonea soluzione al problema, esprime la preoccupazione che possano ripetersi anche in Italia gravi fattispecie di conflitto analoghe a quanto accaduto negli Stati Uniti alla società Enron, che giudica un caso paradigmatico.