Interrogazione sui contributi agricoli unificati

Interrogazione sui contributi agricoli unificati

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01224 e 3-01249 sulla notifica di cartelle di pagamento per contributi agricoli unificati. Interrogazioni sulla notifica di cartelle di pagamento per contributi agricoli unificati

(3-01224) (18 settembre 2003)

EUFEMI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

negli anni 2001 e 2002 sono state notificate a numerosi imprenditori agricoli cartelle di pagamento emesse per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 per contributi agricoli unificati a suo tempo amministrati dallo SCAU e poi, a seguito della soppressione del detto servizio, passati all’INPS;

le cartelle di pagamento contengono innumerevoli errori relativi a pagamenti già effettuati dagli interessati e non registrati o dallo SCAU o dall’INPS al quale sono stati trasmessi i tabulati. Altri errori riguardano le identificazioni delle ditte, il numero degli addetti e le estensioni dei terreni;

gli imprenditori e i loro rappresentanti si sono rivolti ai concessionari della riscossione ai fini di una definizione dei pagamenti, ma si sono visti opporre un netto rifiuto in quanto, a giudizio dei responsabili delle esattorie, le contribuzioni sociali, come sono quelle in questione, non rientrerebbero nel condono di cui alla legge n. 289 del 2002,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare intanto per sospendere gli atti esecutivi conseguenti ai mancati pagamenti di quanto richiesto con le cartelle esattoriali;

se non si ritenga opportuno dare disposizioni all’INPS per un riesame degli importi notificati, per verificare eventuali errori in cui siano incorsi o gli uffici dello SCAU o quelli dell’INPS in sede di emanazione di dette cartelle.

(3-01249) (02 ottobre 2003)

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all’interrogazione 3-01224.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, onorevole interrogante, con riferimento all’interrogazione parlamentare presentata dal senatore Eufemi, passo ad illustrare le notizie fornite dall’INPS.

L’Istituto ha reso noto, per quanto attiene ad eventuali errori o difetti di legittimazione passiva nell’ambito delle procedure di riscossione, delle quali si fa appunto cenno nell’atto ispettivo, che la notifica delle cartelle esattoriali è sempre preceduta dall’invio alle aziende debitrici dell’estratto conto, attraverso il quale le stesse possono procedere a controllare l’esattezza della loro posizione debitoria e, dunque, con la possibilità di effettuare un riesame sulla base degli importi notificati.

In ogni caso, prima di procedere all’emissione delle cartelle esattoriali, l’Istituto trasmette avvisi bonari con i quali i contribuenti morosi vengono invitati a regolarizzare nuovamente la propria posizione. È solo a seguito del mancato riscontro di inesattezze all’interno di entrambe le procedure (avviso bonario ed estratto conto) che vengono emesse le cartelle esattoriali per i crediti dovuti.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti, l’Istituto ha da tempo attivato la linea del call center per ogni intervento, in tempi brevi, di correzione o sospensione di cartelle ritenute inesatte, sulla base dell’indicazione degli estremi del pagamento effettuato in via ordinaria, ovvero del tipo di provvedimento agevolativo di cui il contribuente ha fruito. Il contribuente può, quindi, richiedere l’annullamento totale o parziale dell’imposizione contributiva alle competenti sedi dell’Istituto che, se ritengono vi siano fondati dubbi sull’iscrizione al ruolo, inviano un provvedimento telematico di sospensione, senza indicarne la data di scadenza. Di tutti i provvedimenti di sospensione adottati, viene data comunicazione al contribuente e, durante il relativo periodo, non maturano ulteriori interessi o somme aggiuntive.

In ordine al riferimento, contenuto nell’atto parlamentare, alla sanatoria fiscale e previdenziale, prevista dalla legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), si precisa che la stessa, sotto il profilo contributivo, non si riferisce a pagamenti già effettuati e inesattamente o erroneamente addebitati, bensì a posizioni contributive previdenziali o assistenziali non dichiarate e regolarizzabili utilizzando gli appositi modelli predisposti dall’Agenzia delle entrate che ha anche diramato sul punto la circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Viespoli per la cortesia della risposta, che tuttavia non muta la sostanza del quesito che avevo posto. Mi è sembrata una risposta prettamente burocratica.

Comunque, lo ringrazio per la tempestività, anche se occorre tenere presente che è intervenuto un fatto nuovo, di cui mi auguravo che i suoi uffici, sottosegretario Viespoli, potessero in qualche modo tener conto: l’introduzione, rispetto al momento della presentazione dell’interrogazione, che è del settembre scorso, di emendamenti alla legge finanziaria che hanno modificato il quadro d’insieme.

Rispetto a questo fatto nuovo, onorevole Sottosegretario, appare opportuno che il Ministero del lavoro emani un decreto che individui e consideri colpite da tali eventi le aziende situate, o prevalentemente situate, nei comuni dichiarati e riconosciuti come colpiti da calamità naturali. Bisogna inoltre tener conto delle emergenze sanitarie. L’individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni potrebbe dunque far riferimento agli stessi criteri indicati in occasione della sospensione della riscossione dei contributi previdenziali per i soggetti interessati dal fenomeno della cosiddetta mucca pazza.

Occorre altresì tener conto del riferimento al codice attività ISTAT o IVA, che non è comprensivo di tutte le reali casistiche aziendali: molto meglio sarebbe, ad esempio, il riferimento agli animali allevati, in quanto tutte le aziende dedite all’allevamento hanno un registro di stalla controllato dalle autorità sanitarie.

Va poi posto in evidenza come il soggetto debitore ai fini previdenziali non corrisponda al titolare di partita IVA ovvero al titolare d’impresa, in quanto il settore agricolo non ha mai contemplato ai fini previdenziali la coincidenza del titolare dell’azienda con il titolare della partita IVA.

Ne consegue che il provvedimento dovrebbe precisare il diritto alle agevolazioni per tutti i soggetti, a qualunque titolo interessati e riconducibili all’impresa agricola rientrante tra quelle aventi diritto, indipendentemente dal coincidere del nominativo del debitore con il nominativo dell’impresa agricola ammessa all’agevolazione.

Si evidenzia ancora che il riferimento del comma 24 dell’articolo 4 della finanziaria 2004 agli eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003 lascia intendere che non vi siano limiti temporali come termine iniziale e quindi siano compresi anche eventi eccezionali avvenuti quattro, cinque o dieci anni addietro. In ogni caso, bisogna tener conto dei pagamenti già effettuati da molti soggetti rispetto alle ipotesi di rateizzazioni concordate e si deve chiedere l’applicazione degli stessi criteri applicati ai condoni fiscali.

Riassumendo, credo sia necessario un intervento urgente che vada nella direzione di accelerare al massimo tutte le procedure previste dall’articolo 4 della legge finanziaria 2004, commi 20-22 e seguenti, rendendo pienamente valido questo provvedimento entro un mese, affinché si individuino i casi eccezionali entro i quali può essere consentita la rateizzazione dei contributi fino a venti rate e determinando anche la misura del tasso di interesse, che non può essere superiore a quello legale. Gli arretrati devono essere ammessi in sanatoria scomputando le somme già pagate e questa identificazione deve tenere conto in misura sostanziale, la più larga possibile, delle situazioni di crisi in cui versa l’agricoltura italiana. È un’emergenza dovuta non a fatti di mercato, ma ad eventi eccezionali come, il fenomeno della lingua blu, la siccità ed altre calamità.

Con queste raccomandazioni, mi affido al Sottosegretario affinché il Ministero del lavoro predisponga subito, entro un mese, un provvedimento che elimini questa situazione, con una risposta che non può essere soltanto quella di tipo burocratico che ci è stata data, ma che vada incontro alle esigenze dell’agricoltura.

PRESIDENTE. Il Governo ha ora facoltà di rispondere separatamente all’interrogazione 3-01249 sullo stesso argomento.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, questa seconda risposta mi consente anche di evidenziare, in relazione alla replica del senatore Eufemi, che vi è, appunto nella risposta all’interrogazione del senatore Specchia, un riferimento all’articolo 4 della finanziaria del 2004, sicché, in linea di coerenza rispetto alle riflessioni che sono state appena fatte, ribadisco fin da ora che l’impegno del Governo è quello di un’accelerazione delle procedure, delle iniziative e degli interventi consequenziali all’approvazione dell’articolo 4 della finanziaria 2004.

Ciò premesso, in merito all’interrogazione presentata dal senatore Specchia ricordo che l’INPS ha ceduto, sulla base dell’articolo 13 della legge n.448 del 1998 gran parte dei propri crediti contributivi a società di cartolarizzazione ed ha iscritto a ruolo i crediti dovuti da contribuenti, quali datori di lavoro, lavoratori autonomi, datori di lavoro agricolo e lavoratori autonomi agricoli, elettrici e telefonici, che non hanno provveduto a pagare, alle scadenze previste, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 46 del 1999. Per i crediti di competenza degli anni 2000, 2001 e 2002 l’Istituto ha proceduto all’invio preventivo di un avviso bonario.

In particolare, il concessionario attiva le procedure esecutive per il recupero del credito trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella ed ha tre anni di tempo, dall’iscrizione a ruolo, per recuperare il credito e chiedere il discarico delle somme non recuperate. In caso contrario, qualora cioè richiedesse il discarico senza aver attivato le procedure di recupero, l’INPS, istituto al quale spetta la verifica dell’attività dei concessionari, non potrà accogliere la richiesta e il concessionario dovrà versare un quarto delle somme iscritte a ruolo.

Numerosi contribuenti, per evitare le procedure esecutive, chiedono la dilazione di pagamento, che può essere concessa solo qualora il datore di lavoro abbia già versato le quote a carico del lavoratore. Altrimenti, la domanda di dilazione non può essere valutata. In particolare, con riferimento alla questione dei crediti agricoli, oggetto dell’interrogazione in argomento, si precisa che anche nel settore delle aziende agricole assuntrici di operai, a tempo determinato o indeterminato, non vige il principio dell’autoliquidazione, ma i contributi sono calcolati dall’ente impositore (ex SCAU, ora INPS) che, nel quantificare il prelievo contributivo, utilizza le aliquote comprensive della “quota a carico del lavoratore” come confermato dalle aliquote allegate alle circolari dei vari anni e dalle disposizioni in materia emanate dall’Istituto.

Infine, si ricorda che la finanziaria per il 2004, all’articolo 4, commi da 20 a 24, dispone, in materia di dilazione, più favorevolmente per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali, comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario, prevedendo in particolare la rateizzazione dei debiti per contributi, premi e accessori di legge fino a venti rate trimestrali, con l’applicazione di un tasso di interesse legale di differimento da applicare sulle singole rate fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizzazione. Pertanto, il Governo recepisce l’esigenza di un’accelerazione dei provvedimenti e delle iniziative conseguenti per dare piena applicazione al citato articolo 4.

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