Relazione orale sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138
(interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate) – (Approvato dalla Camera dei deputati)
Onorevoli colleghi, le disposizioni contenute nel provvedimento all’esame rivestono fondamentale importanza in ordine ad una pluralità di obiettivi.
Si tratta, in particolare, di operare un urgente contenimento dell’andamento della spesa sanitaria, in particolare farmaceutica; di offrire sostegno all’attività economica, attraverso la razionalizzazione delle misure agevolative relative al credito d’imposta per le aree svantaggiate e per il settore agricolo; l’adozione di misure a favore del settore auto, mediante l’incentivazione dell’acquisto di autovetture nuove o usate purché dotate di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive comunitarie; la proroga di benefici in materia di accise.
Il decreto-legge mira, inoltre, ad assicurare efficienza e efficacia nella gestione pubblica, attraverso l’unificazione delle competenze in materia di giochi e scommesse, la trasformazione dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) in società per azioni, il riassetto del CONI, le misure di razionalizzazione concernenti l’attività dei concessionari della riscossione. Hanno, infine, trovato posto nel decreto le misure urgenti per fronteggiare la crisi idrica. Non vi è dubbio che la complessità della materia avrebbe richiesto uno spazio più ampio per l’approfondimento da parte delle Camere, ma doveva anche essere considerata l’esigenza di intervenire con sollecitudine nell’adozione di interventi che non potevano attendere la ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva. D’altra parte, l’esame in sede parlamentare, ed in particolare presso le Commissioni 5a e 6a del Senato, di cui sono chiamato a dar conto, è stato quanto mai serio ed approfondito, con specifico riferimento ad alcuni aspetti sostanziali del provvedimento.
Avverto che la mia relazione farà riferimento alle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 e, successivamente, nell’articolo 8 del provvedimento, ed in particolare agli aspetti che hanno richiamato maggiore attenzione durante l’esame in sede referente. Inoltre, considerate le implicazioni di carattere fiscale, mi permetterò anche un accenno al dibattito relativo alle misure per la concessione del credito d’imposta per le aree svantaggiate, contenute nell’articolo 10.
L’articolo 1 contiene diverse disposizioni concernenti: la proroga di alcune agevolazioni fiscali sull’utilizzo di determinati prodotti petroliferi; il termine per la maturazione dei crediti contributivi INPS suscettibili di cessione ai fini delle operazioni di cartolarizzazione; il termine per l’emanazione delle disposizioni in materia di rinegoziazione per i mutui di miglioramento agrario e fondiario; i termini relativi alle procedure di finanziamento, da parte dello Stato, dei progetti finalizzati a garantire l’uso della lingua minoritaria presso gli uffici pubblici.
Una rilevante modifica è stata introdotta dalla Camera con l’inserimento del comma 4-bis, che prevede la estensione temporale a tutto il 2002 della riduzione dell’aliquota di accisa per il gasolio impiegato da determinate categorie di esercenti l’attività di trasporto merci e persone.
Altre disposizioni introdotte dalla Camera riguardano: la concessione di una limitata proroga in relazione ad alcuni termini previsti nell’ambito delle procedure per l’apertura delle sale Bingo (comma 5-bis); il differimento al 15 dicembre 2002 dei termini di pagamento dei tributi e dei contributi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, (Sicilia orientale) (comma 7-bis); differimento, con riferimento agli enti locali, dei termini per la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi che gestiscono servizi di rilevanza industriale in società di capitali (comma 7-ter).
L’articolo 2 del provvedimento contiene una serie di agevolazioni fiscali intese ad incentivare l’acquisto di autovetture nuove o usate purché dotate di dispositivi antinquinamento conformi alle direttive comunitarie. In particolare, si prevede l’esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione, dalla tassa automobilistica, dall’imposta di bollo, per gli acquisti di autoveicoli con potenza massima di 85 Kw effettuati dall’8 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002 e dietro la consegna al venditore di un autoveicolo non conforme alla normativa comunitaria sull’inquinamento.
Le misure, particolarmente attese, mirano a sostenere il settore dell’auto, oggi particolarmente in crisi. Una crisi che, come è noto, deve essere valutata alla luce dell’ampiezza dell’indotto per i forti effetti sull’economia nazionale e su quella regionale del Piemonte in termini di gettito fiscale rispetto al prodotto interno lordo., in termini di occupati e di prodotto nel sistema locale del lavoro; per il fattore moltiplicativo di 1,14 addetti della filiera per ogni addetto FIAT; per il rilevante impatto che la FIAT ha sul tessuto produttivo e occupazionale nonostante la diversificazione e la internazionalizzazione del distretto; per la consistente presenza di un tessuto di imprese della componentistica dell’indotto e dei servizi – in evoluzione ma legate al gruppo automobilistico – sulle aziende terze piccole e piccolissime Certamente, una strategia di rilancio non potrà essere affidata alle sole misure fiscali in esame, ma dovrà concretizzarsi in interventi strutturali e coordinati, capaci di produrre positivi effetti nel medio lungo periodo.
Va dato atto al Governo della tempestiva emanazione delle istruzioni relative alla applicazione dell’articolo 2 (circolare n. 5 del 22 luglio 2002), che hanno precisato alcuni aspetti importanti della normativa.
In particolare, in merito alla decorrenza delle agevolazioni, è stato precisato che la data da cui far decorrere le agevolazioni in questione coincide con quella dell’atto di acquisto della proprietà dell’autoveicolo.
Pertanto, in base a tale impostazione, rientrano nei benefici gli autoveicoli acquistati nel periodo compreso tra l’8 luglio ed il 31 dicembre 2002, indipendentemente dal fatto che per i relativi atti non siano state ancora richieste oppure eseguite le formalità di trascrizione al PRA.
Inoltre, è stato precisato che le agevolazioni valgono anche per le persone giuridiche.
Importanti chiarificazioni sono state, infine, offerte quanto alla cumulabilità con agevolazioni già vigenti e con riferimento alla semplificazione degli adempimenti attraverso la procedura di autocertificazione.
L’articolo 3 reca disposizioni concernenti l’attività del servizio di riscossione tributi nonché la remunerazione spettante alle società concessionarie che svolgono la predetta attività. In particolare si stabilisce la possibilità per il concessionario di chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore per conto dell’Agenzia delle entrate; una disciplina transitoria, per gli anni 2002 e 2003, concernente la remunerazione spettante alle società concessionarie e ai commissari governativi del servizio della riscossione per i ruoli emessi da uffici statali; la fissazione degli obiettivi minimi, in termini di maggiore riscossione rispetto a quella conseguita nell’anno 2001, che i concessionari dovranno raggiungere negli anni 2002 e 2003, l’obbligo dei concessionari e dei commissari governativi di anticipare, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti per l’anno 2002.
Si tratta di una serie di misure intese ad assicurare in termini più accelerati il versamento alle casse dello Stato degli importi iscritti a ruolo.
E’ evidente che tali misure comportano maggiori oneri per i concessionari che devono essere nel futuro riequilibrati per consentire una più equa remunerazione del servizio di riscossione.
In effetti, continuano a persistere preoccupazioni in ordine agli scenari futuri del servizio di riscossione dei tributi, interessato da ricorrenti interventi normativi. Va in tale contesto ribadita la necessità di assicurare, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Governo per una maggiore efficienza operativa del sistema, le condizioni per una gestione economicamente e finanziariamente equilibrata per le aziende impegnate nel settore.
Proprio in ordine a tali aspetti, occorre valutare attentamente se le nuove disposizioni normative configurino condizioni operative idonee per conseguire, nel biennio 2002-2003, l’equilibrio economico finanziario da parte dei soggetti operanti nel settore. In effetti, una serie di ostacoli sembrano rendere assai arduo il conseguimento di tale obiettivo: insufficiente ammontare globale dell’indennità di presidio, presenza di forti penalizzazioni percentuali previste in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo con decurtazione fissa degli aggi anche per uno scostamento millesimale dell’obiettivo, previsione della decurtazione massima percentuale in misura pari al 30 per cento che rappresenta una penalizzazione eccessiva rispetto a quanto già proposto ed accettato in sede tecnica ministeriale (22 per cento).
Tale situazione preoccupa il Parlamento perché rischia di provocare gravi squilibri economici e finanziari alle aziende impegnate nel settore (per la quasi totalità appartenenti al sistema bancario) che possono ripercuotersi sulla regolarità e funzionalità del servizio incidendo negativamente sia sui necessari investimenti organizzativi sia in termini di ricadute sul personale dipendente.
L’articolo 3 prevede anche l’obiettivo, posto in capo all’Agenzia delle entrate, di effettuare maggiori accertamenti nel triennio 2002-2004; la possibilità per la stessa Agenzia delle entrate di procedere ad una transazione dei tributi iscritti a ruolo di esclusiva spettanza dello Stato. Su tale materia è intervenuta una rilevante modifica da parte della Camera. Infatti, nel testo originario del decreto-legge, tale transazione poteva essere effettuata “in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alla attività di riscossione coattiva” e a condizione che l’importo complessivo degli stessi sia superiore a 1.500.000 euro. Nel testo approvato dalla Camera la transazione può avvenire solo dopo l’inizio dell’esecuzione coattiva e non sono previsti limiti d’importo. Inoltre, la transazione può avere luogo – sempre in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alla attività di riscossione coattiva – quando, tuttavia, nel corso della procedura esecutiva emerga l’insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali.
Non vi è, dunque, alcuna ipotesi di condono, come è stato strumentalmente sostenuto dall’opposizione, e bene ha fatto il Governo a condizionare ulteriormente l’applicabilità delle disposizioni in esame.
Ipotesi di condono fiscale non sono all’ordine del giorno. Solo a seguito dell’attuazione della riforma fiscale delineata nel relativo disegno di legge delega, che contiene radicali trasformazioni del nostro sistema impositivo, potrà essere valutata l’opportunità di misure di sanatoria fiscale.
L’articolo 4 detta disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi. In particolare, si prevede che l’Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato sia la concessionaria del CONI in merito alle attività di gestione di determinate scommesse e concorsi.
Invero, da più parti politiche viene da tempo sottolineata la necessità di creare una Agenzia alla quale affidare le competenze in ordine ai giochi e alle scommesse. Aver mantenuto in capo ad un dipartimento la competenza su tale materia potrebbe non corrispondere pienamente alle aspettative riposte in ordine alla creazione di una struttura svincolata da rilevanti condizionamenti di carattere burocratico, che possono rendere difficile un’azione di rapido adattamento alle esigenze di mercato che condizionano tale settore di attività. Inoltre, potrebbe non risultare pienamente soddisfacente un assetto organizzativo che vede coesistere, nella stessa struttura burocratica, due diversi settori di competenze, quello dei giochi e quello dei tabacchi. Appare quindi opportuno richiamare l’attenzione del Governo sull’opportunità di migliorate tale assetto organizzativo.
Il comma 2 dell’articolo 4, nella nuova formulazione introdotta dalla Camera, prevede che il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell’8 per cento del costo al pubblico per colonna rispetto alle precedenti 800 lire determinando una diminuzione del contributo fisso spettante ai ricevitori che è passato dal 7,875 per cento (lire 63 per colonna, equivalenti a euro 0,0325) al 6,5 per cento.
Viene, quindi, a trovare soluzione una problematica che era emersa sia nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 452, sia nell’ambito dell’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione finanze e tesoro del Senato sul settore dei giochi e delle scommesse, in particolare in occasione dell’audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei ricevitori sportivi.
Il comma 3-bis, introdotto dalla Camera, interviene in materia di utilizzo degli esperti del Secit che possono essere utilizzati da tutti i dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze; a tali fini si è reso necessario con norma interpretativa di modificare il 7° comma, della legge n. 146 del 1980 nel senso di potere consentire a tali esperti di esercitare attività di consulenza e di ricoprire uffici pubblici.
L’articolo 5 intende individuare alcune modalità per il controllo dei flussi di spesa relativi ai crediti d’imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, viene introdotta una procedura diretta specificamente a contenere la fruizione delle diverse agevolazioni in forma di credito d’imposta entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Le disposizioni prevedono che con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, venga comunicato l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Con l’inserimento di un ulteriore periodo al comma 2, la Camera ha opportunamente precisato che nei confronti dell’interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale non si applicano interessi e sanzioni, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
Le disposizioni contenute nell’articolo 5 richiamano problematiche che interessano anche la fruizione del credito d’imposta per le aree svantaggiate, di cui al successivo articolo 10.
Polemiche ha suscitato, infatti, la decisione del Governo di operare un attento monitoraggio degli effetti finanziari delle misure agevolative vigenti, attraverso la previsione di plafond entro i quali assicurare la fruizione dei benefici. Invero, è difficile, se non impossibile, comprendere la natura di tali obiezioni, soprattutto quando esse provengono da parti politiche che si dicono attente e scrupolose in ordine all’andamento dei conti pubblici.
La previsione di tetti di spesa risponde ad evidenti esigenze di trasparenza e controllo dei flussi di spesa pubblica.
Peraltro, come è noto, il meccanismo agevolativo del credito d’imposta, associato alla previsione di plafond, appare più corretto ai fini delle eventuali istruttorie e verifiche condotte dalle Autorità comunitarie in relazione alla problematica degli aiuti di Stato.
E’ stato osservato, in senso critico, che non verrebbe utilizzato un meccanismo di tale tipo per altre agevolazioni, ed in particolare per la cosiddetta Tremonti-bis. Orbene, si dimentica che il beneficio della Tremonti-bis non si concretizza nella concessione di un credito d’imposta, e quindi non si presta all’applicazione di un tetto di spesa fiscale. Pur tuttavia, in ordine agli andamenti di gettito derivanti dalla citata agevolazione è stato previsto nella finanziaria 2002 uno specifico monitoraggio degli effetti ai fini di possibili interventi, diretti ad ovviare ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.
Va inoltre considerato, che rispetto alla Tremonti-bis, il credito d’imposta a favore delle aree svantaggiate presenta una più elevata intensità agevolativa, sia in termini di periodo di applicazione sia in termini di condizioni applicative. Era quindi più che giustifìcato un intervento che, senza sacrificare in alcun modo le risorse messe a disposizione degli interventi agevolabili, rendesse più trasparente e programmabile il costo per il bilancio dello Stato.
Il credito d’imposta per le aree svantaggiate è confermato, è congruamente finanziato ed è ora cumulabile con i benefici della Tremonti-bis: questo è il vero contenuto dell’operazione.
Le disposizioni contenute nel decreto-legge sono, quindi, pienamente rispettose delle esigenze di controllo dei conti pubblici. Anche le disposizioni sulla trasformazione dell’ANAS in Spa non nascondono alcun fine elusivo in ordine ai vincoli posti a livello europeo. Condizione essenziale per una collocazione esterna al settore delle amministrazioni pubbliche rimane l’accertamento della circostanza che una unità produca per il mercato. Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti in relazione alle problematiche relative alla collocazione della società Infrastrutture Spa, le società interessate alle operazioni di finanziamento delle infrastrutture possono essere tanto pubbliche quanto private. Se la società è pubblica, il primo interrogativo da porsi è se si tratti realmente di una unità che produce per il mercato, condizione essenziale per una collocazione esterna al settore delle amministrazioni pubbliche.
Conseguentemente la mera trasformazione di un ente pubblico economico in società per azioni non costituisce motivo per la collocazione all’esterno del settore delle pubbliche amministrazioni. Importante è verificare il contenuto, le modalità e le condizioni dell’attività svolta. Conseguentemente, la natura dei compiti affidati alla nuova società ANAS Spa, le caratteristiche del regime di concessione che disciplinerà i rapporti tra Stato e ANAS, le modalità di finanziamento della concessione stessa e quindi le risorse a disposizione dell’ANAS Spa, non possono far pensare ad una collocazione esterna al settore delle pubbliche amministrazioni.
D’altra parte, la trasformazione dell’ANAS da ente pubblico economico a società per azioni segue un percorso che ha già interessato altre ex Amministrazioni autonome: è il caso delle Poste e delle Ferrovie dello Stato.
D’altra parte, anche nella Relazione della Corte dei conti “Sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente Nazionale per le Strade (ANAS) per gli esercizi finanziari 1998-2000, si poteva leggere l’auspicio per una nuova configurazione istituzionale” che fosse in grado di porre l’Ente in condizione di rispondere con maggiore efficacia ai compiti ad esso affidati, in particolare in ordine all’ammodernamento infrastrutturale del Paese. Proprio nei paragrafi conclusivi della Relazione, la Corte così osservava: “Rinnovamento, imprenditorialità, velocità di esecuzione, rispetto dei principi di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza, efficacia), trasparenza, circolazione dell’informazione, correttezza dei comportamenti per la tutela del pubblico bene, monitoraggio delle concessioni in termini di concorrenza e di proficuità della spesa costituiscono i principali “cardini” su cui far ruotare il processo di una “nuova” configurazione istituzionale, programmatica, progettuale, operativa dell’ANAS: e ciò per recuperare i forti ritardi esistenti nel settore della viabilità e per fronteggiare la grave “emergenza” generatrice di scarsa competitività del Paese.
E’ opportuno, come rileva il collega Morando, non fare sempre riferimento polemico al passato! Ma come è possibile non cogliere l’aspetto pervicacemente pregiudiziale, anche alla luce delle politiche condotte dalla precedente maggioranza, di un atteggiamento dell’opposizione che vede in un normale processo di progressiva privatizzazione, peraltro sostenuto – in termini di politiche generali – dalle autorità comunitarie, il solo intento di eludere i vincoli europei in materia di conti pubblici.
La Camera ha poi disposto la soppressione dell’articolo 6 del decreto-legge, che conteneva una serie di disposizioni relative a diversi aspetti della disciplina tributaria e civilistica delle società e alle associazioni sportive dilettantistiche.
Va giudicato positivamente l’orientamento del Governo che ha prontamente assicurato il prossimo varo di un apposito disegno di legge in materia, per il quale alla ripresa dei lavori parlamentari sarà richiesta una corsia preferenziale.
L’articolo 8 prevede un generale riassetto del CONI, attraverso la creazione di una società per azioni, denominata “CONI Servizi Spa”, a totale partecipazione pubblica, chiamata a supportarne l’insieme delle attività.
A differenza di quanto stabilito per l’ANAS non subisce alcuna trasformazione giuridica rimanendo un ente pubblico al quale si affianca una società per azioni appositamente costituita della quale si avvale per l’espletamento dei suoi compiti.
La società neo istituita assume la denominazione di CONI Servizi Spa ed è dotata di un capitale iniziale di 1 milione di euro, fermi restando successivi apporti al capitale, mentre le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze. La Spa svolgerà le attività affidate le sulla base di un contratto di servizio da stipulare con il CONI, con il quale sono individuate le risorse finanziarie, nonché i beni da trasferire alla Società. Il meccanismo di intervento prevede, inoltre, che la CONI Servizi Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell’ente, inclusi quelli concernenti il personale.
Le disposizioni del presente articolo vanno lette parallelamente a quelle dell’articolo 4 ove sono evidenziate le finalità delle funzioni statali in materia di giochi coerentemente alla revisione dell’intero sistema già avviata ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 383 del 2001.
E’ opportuno ricordare che il rilevante calo registrato in materia di entrate derivanti dai giochi gestiti dal Coni ha determinato una difficile situazione finanziaria per l’ente stesso. Il nuovo modello operativo intende focalizzare le attività del CONI sulla originaria missione istituzionale dell’ente, assicurando contemporaneamente all’ente le risorse necessarie alla realizzazione di un maggiore livello di autonomia finanziaria.
Il riordino previsto dal decreto in esame si configura, quindi, come indispensabile, tenuto conto della situazione finanziaria dell’Ente, una crisi di entrata più che di spese, una situazione che va comunque affrontata rigorosamente prima di un ulteriore deterioramento.
La Camera dei deputati ha apportato talune importanti modifiche alle disposizioni dell’articolo 8, al fine, in particolare, di meglio garantire il personale nella delicata fase di riordino. Le modifiche prevedono, infatti: che il personale dell’Ente CONI è, alla data di entrata in vigore del decreto-legge (8 luglio 2002) , alle dipendenze del CONI Servizi Spa; che l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale saranno stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi Spa, avverrà su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; che dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della disposizione in esame, viene salvaguardato il rispetto non solo delle procedure di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche di quelle previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo, le quali prevedono che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
Si osserva, infine, che la decisione della Camera di non inserire nel testo la materia dei video giochi è stata opportuna e condivisibile anche alla luce della delicatezza del settore e dei risultati provvisori cui si è giunti con l’indagine conoscitiva sui giochi della Commissione finanze e tesoro del Senato, che ha evidenziato la necessità di una rivisitazione complessiva della legislazione, non slegata dall’introduzione di controlli più incisivi da parte delle pubbliche autorità. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, AN, FI e LP).